La Corte Suprema di Cassazione Sezione IV conferma la condanna di un datore di lavoro inflitta dalla Corte di Appello di Trieste a 2 mesi e giorni venti di reclusione (già ridotta dall'iniziale condanna a 4 mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Tolmezzo) a seguito di infortunio occorso ad una lavoratrice (distorsione del ginocchio) spostando, come faceva sempre, un carrello carico di forcine. Omessa predisposizione di cautele antinfortunistiche.
Risulta interessanti le motivazioni della sentenza che, valutando il documento di valutazione dei rischi, giudica quest'ultimo insufficiente per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi.
Riporto alcuni stralci interessanti sottolineati dalla corte.
"Il predetto documento non conteneva indicazioni: sui pesi massimi trasportabili manualmente, sul numero dei lavoratori impiegabili nei trasporti, sulla differenziazione tra maschi e femmine, sui percorsi massimi percorribili, sulle corrette modalità di carico e movimentazione dei pesi e sulla natura degli ausili aziendali."
"Nel procedere al vaglio critico di tali evenienze, la Corte di Appello ha conclusivamente ritenuto che l'infortunata non avesse ricevuto disposizioni specifiche sulla movimentazione carrelli, essendo emerso che le operaie "si arrangiavano" per muovere i carrelli, operando in due o chiamando un uomo. In ordine alla ricostruzione del contesto fattale dell'infortunio, la Corte territoriale ha, quindi, evidenziato che la Do. era solita spostare da sola i carrelli per brevi tratti; che non erano state formalizzate disposizioni sul punto, nè divulgate o fatte osservare; che i magazzinieri e gli attrezzisti non sempre erano disponibili per gli spostamenti dei carrelli e che nessun operaio pretendeva che fossero esclusivamente costoro a movimentare i carichi"
"Nel procedere al vaglio critico di tali evenienze, la Corte di Appello ha conclusivamente ritenuto che l'infortunata non avesse ricevuto disposizioni specifiche sulla movimentazione carrelli, essendo emerso che le operaie "si arrangiavano" per muovere i carrelli, operando in due o chiamando un uomo. In ordine alla ricostruzione del contesto fattale dell'infortunio, la Corte territoriale ha, quindi, evidenziato che la Do. era solita spostare da sola i carrelli per brevi tratti; che non erano state formalizzate disposizioni sul punto, nè divulgate o fatte osservare; che i magazzinieri e gli attrezzisti non sempre erano disponibili per gli spostamenti dei carrelli e che nessun operaio pretendeva che fossero esclusivamente costoro a movimentare i carichi"
"La Corte territoriale ha evidenziato che l'assenza di programmazione discendeva dalla genericità del documento di valutazione dei rischi; e che il datore di lavoro, individuato nell'odierno imputato, aveva omesso di predisporre i necessari mezzi di prevenzione rispetto ai rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi."
Per leggere la sentenza:
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6161:cassazione-penale-sez-4-15-novembre-2011-n-42018-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60


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